Storie di Scuola 06: l’RSPP parte 1

Ben ritrovati. Continuiamo a parlare di scuola attraverso una delle figure più importanti (e misconosciute da molti) di quelle che ruotano intorno al Dirigente scolastico: l’RSPP. E’ qest’ultimo un ruolo molto delicato, perché l’RSPP è a tutti gli effetti legato al benessere e alla salute all’interno delle strutture scolastiche, strutture che, fra personale e alunni, possono arrivare ad ospitare oltre 1000 individui. Non vi è dubbio, quindi, che è un ruolo delicato, ma anche misconosciuto da molti. Cerchiamo, in questa e nelle altre puntate che seguiranno, di fare una panoramica su chi sia l’RSPP, come sia nominato e quali siano i suoi compiti.

Appena entrati in servizio, dicevamo, è bene controllare alcuni adempimenti che sono fondamentali per il ruolo e la funzione del Dirigente scolastico. Fra questi, due sono fondamentali perché afferiscono a due campi strategicamente importanti e, ahimè, poco definiti del ruolo del DS che, nell’ottica relativa, si pone come datore di lavoro: la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o RSPP) e il Responsabile della protezione dei dati (o RPD). Abbiamo già parlato dell’RPD (ma mi riservo di ritornarvi a breve); oggi parliamo dell’RSPP. Come nominare l’RSPP?

E’ questa un’annosa controversia. Facciamo un po’ il punto della situazione.

La non più tanto nota Circolare Ministeriale n.119 del 29 aprile 1999, la stessa che identifica i Dirigenti come “datori di lavoro” all’interno delle istituzioni Scolastiche, ribadisce anche la necessità di utilizzare prioritariamente risorse interne all’istituzione scolastica, per l’annosa necessità di comprimere le spese, compressione, come si può vedere dal ripetersi di questo “mantra” ad ogni novità legislativa, di fatto fallimentare, subordina il ricorso a personale interno all’effettiva presenza di figure professionali idonee e disponibili:

“Il Dirigente Scolastico – ferma restando la propria diretta responsabilità collegata alla figura di datore di lavoro -designa, nell’ambito del personale in servizio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), in possesso di idonei e certificati requisiti previsti dalla legge sempreché non intenda assumere direttamente tale funzione qualora il numero dei dipendenti, con esclusione degli allievi, sia inferiore alle duecento unità.

[…] La scelta del responsabile del servizio rientra, dunque, nei poteri del Dirigente scolastico. In assenza di risorse interne idonee e disponibili è possibile il ricorso alternativo all’esterno, analogamente a quanto richiamato in merito al documento sui fattori di rischio. Va comunque sottolineato che, anche in questa eventualità, resta in ogni caso a suo carico l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, configurandosi l’apporto esterno come un’integrazione del servizio, così come sottolineato dallo stesso Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento.
Più in particolare detto regolamento prevede che venga prioritariamente presa in considerazione la possibilità di utilizzare risorse interne all’istituzione medesima. Come successive subordinate vengono poi individuate: l’utilizzazione di personale di altre istituzioni, eventualmente anche per più scuole consorziate; il ricorso a strutture dell’Ente locale, ovviamente ove questo sia disponibile; il ricorso a prestazioni esterne presso Enti Specializzati, nonché in assenza di ogni altra alternativa, a prestazioni professionali esterne.

Circ. MI 119/1999, lett. C

Dunque, si parla di due criteri fondamentali e “paralleli”: il concetto di disponibilità e quello di idoneità. Quest’ultima è da considerarsi l’attitudine, o meglio la capacità di svolgere un determinato compito. Condizioni queste in assenza delle quali è necessario ricorrere ad un professionista esterno, con conseguente aumento degli oneri a carico del bilancio d’istituto. Molti Dirigenti, però, operano diversamente, basandosi su un concetto fondamentale: l’RSPP, in quanto responsabile in solido della sicurezza con il DS, ha un incarico fiduciario, per cui la nomina deve essere operata a prescindere dalle condizioni della Circolare. L’argomento è controverso. Infatti, occorre chiedersi innanzitutto se esistano i presupposti per qualificare il ruolo dell’RSPP come incarico di natura fiduciaria, tale da legittimare un affidamento, detto alla latina “intuitu personae”.

Soppesiamo inizialmente il differente peso delle due opzioni di scelta.

I rischi nei quali il datore di lavoro potrebbe incorrere, in soldoni, sono:

  • per culpa in eligendo nel nominare una persona formalmente avente i requisiti previsti dalla norma, ma nella sostanza inesperta od imperita,
  • di danno erariale o riconducibili ad eventuali ricorsi giurisdizionali proposti da terzi.

Credo sia facilmente dimostrabile che i danni relativi alla prima voce sarebbero di gran lunga superiori a quelli realticvi alla seconda. Infatti, questi ultimi sono innanzitutto ipotetici, legati all’effettiva presenza di personale idoneo e alla dimostrazione di un effettivo risparmio per le casse dello stato, con la nomina del personale ricorrente, cosa tutt’altro che agevole da provare. D’altro canto, un RSPP inesperto potrebbe mettere a rischio la sicurezza del personale, degli studenti e di chiunque entri negli edifici scolastici semplicemente disconoscendo o non riconoscendo un rischio o sottovalutandone la pericolosità, con conseguenti lesioni, infortuni e quanto altro, eventi attribubili in capo al Dirigente scolastico in quanto datore di lavoro. Credo che la disparità fra l’entità dei danni del primo tipo e quella del secondo, senza contare la differente probabilità che si verifichi l’evento, sbilanci l’equazione contro la scelta di un RSPP non fiduciario. D’altronde, probabilmente anche per questo l’art.32 del D.Lgs 81/2008 non prevede alcun regime sanzionatorio al riguardo.

D’altro canto, la logica che presiede alla normativa in materia di prevenzione e protezione è orientata, fin dall’ormai dimenticata 626, a garantire un servizio efficace e tempestivo. L’impianto normativo del D.Lgs. 626/94 prima, del D.Lgs. 81/2008 poi, mirano infatti a circoscrivere i rischi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro proprio attraverso un’organizzazione basata sulla collaborazione e sulla consulenza di soggetti competenti e capaci, individuati su base fiduciaria. Questo vale, nella scuola, ad esempio, già per ruoli con minori responsabilità come quelli degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) e dei preposti, i quali sono individuati dal Dirigente e da lui nominati. Non si capisce perché chi dovrebbe gestire, o comunque co-gestire, questa complessa macchina della sicurezza non dovrebbe essere individuato seguendo la stessa logica, dato che l’RSPP è, in un certo senso, l’alter ego del datore di lavoro in materia di sicurezza, così come i suoi collaboratori, da lui nominati fra il personale docente ai sensi dell’art 25 del DLgs 165/2001 e s. m., lo sono nella gestione della didattica e del personale. Più che un suo consulente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è a tutti gli effetti la persona grazie alla quale il datore di lavoro:

  • evita di mettere in atto comportamenti commissivi od omissivi contrari alla legge,
  • ottempera ai comportamenti previsti dalle norme.

E credo che questo chiuda l’argomento, almeno per oggi.

Alla prossima puntata…

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